Art. 62
Piani di emergenza
In vigore dal 20 dic 2005
Piani di emergenza
1. Gli Stati membri redigono un piano d'emergenza conforme all'allegato X nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in presenza di un focolaio e sottopongono tale piano all'approvazione della Commissione.
2. Il piano di emergenza consente di avere accesso alle strutture, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali necessari per un'eradicazione rapida ed efficiente del focolaio. Il piano fornisce un'indicazione del numero e dell'ubicazione di tutte le aziende avicole commerciali. Il piano di emergenza dovrebbe dare un'indicazione del numero massimo di capi di pollame, per specie, che può essere presente in queste aziende commerciali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre calcolare la quantità di vaccino necessario nell'eventualità di una vaccinazione d'emergenza.
3. Si prendono disposizioni per una stretta collaborazione tra le autorità competenti responsabili dei diversi settori, segnatamente quelle responsabili della salute degli animali, della salute pubblica, delle questioni ambientali e della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare per garantire una corretta comunicazione dei rischi agli agricoltori, ai lavoratori del settore avicolo ed al pubblico;
4. La Commissione esamina i piani di emergenza allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in particolare per garantire la compatibilità del piano con quelli degli altri Stati membri.
I piani di emergenza sono approvati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Eventuali successive modifiche del piano sono adottate secondo la medesima procedura.
5. Gli Stati membri aggiornano il proprio piano d'emergenza almeno ogni cinque anni e lo sottopongono alla Commissione per approvazione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
6. Oltre alle misure di cui ai paragrafi da 1 a 4, possono essere adottate ulteriori norme — secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 — volte a garantire un'eradicazione rapida ed efficiente dell'influenza aviaria, comprese disposizioni sui centri di lotta contro la malattia, sui gruppi di esperti e sulle esercitazioni di emergenza in tempo reale.
Storico versioni
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