Art. 61

Sanzioni

In vigore dal 20 dic 2005
Sanzioni Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata all', paragrafo 1, primo comma e provvedono senza indugio a dare comunicazione delle modificazioni successive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:94:oj#art-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo