Art. 59
Banche nazionali di vaccini
In vigore dal 20 dic 2005
Banche nazionali di vaccini
1. Nell'ambito del piano d'emergenza di cui all' gli Stati membri possono istituire o mantenere una banca nazionale di vaccini per la conservazione di riserve di vaccini contro l'influenza aviaria autorizzati a norma degli articoli da 5 a 15 della direttiva 2001/82/CE, da utilizzare per la vaccinazione d'emergenza o preventiva.
2. Gli Stati membri che mantengono una banca nazionale di vaccini informano la Commissione in merito ai quantitativi e alle tipologie di vaccini da essi conservati.
Storico versioni
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