Art. 57
Approvazione del piano di vaccinazione preventiva
In vigore dal 20 dic 2005
Approvazione del piano di vaccinazione preventiva
1. La Commissione analizza immediatamente, assieme allo Stato membro interessato, il piano di vaccinazione preventiva di cui all', paragrafo 2, ed esamina quanto prima la situazione in sede di comitato.
2. Il piano di vaccinazione preventiva è approvato secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
L'approvazione del piano di vaccinazione preventiva può essere accompagnata da misure che limitano la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività e dei loro prodotti. Dette misure possono comprendere restrizioni applicabili a specifici compartimenti avicoli e a compartimenti di altri volatili in cattività, nonché l'istituzione di zone di restrizione.
Storico versioni
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