Art. 59 · Banche nazionali di vaccini

Art. 59

Banche nazionali di vaccini

In vigore dal 20 dic 2005
Banche nazionali di vaccini 1.   Nell'ambito del piano d'emergenza di cui all' gli Stati membri possono istituire o mantenere una banca nazionale di vaccini per la conservazione di riserve di vaccini contro l'influenza aviaria autorizzati a norma degli articoli da 5 a 15 della direttiva 2001/82/CE, da utilizzare per la vaccinazione d'emergenza o preventiva. 2.   Gli Stati membri che mantengono una banca nazionale di vaccini informano la Commissione in merito ai quantitativi e alle tipologie di vaccini da essi conservati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:94:oj#art-59