Art. 61 · Sanzioni

Art. 61

Sanzioni

In vigore dal 20 dic 2005
Sanzioni Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata all', paragrafo 1, primo comma e provvedono senza indugio a dare comunicazione delle modificazioni successive.
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