Art. 61
Sanzioni
In vigore dal 20 dic 2005
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata all', paragrafo 1, primo comma e provvedono senza indugio a dare comunicazione delle modificazioni successive.
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