Art. 63

Competenze di esecuzione

In vigore dal 20 dic 2005
Competenze di esecuzione 1.   Sono adottate conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, le norme specifiche necessarie all'attuazione della direttiva, e segnatamente norme particolari concernenti: a) l'eliminazione delle carcasse, e b) la movimentazione e il trattamento del mangime, delle lettiere, dello strame usato, del concime e dei liquami contaminati o di cui si sospetta la contaminazione. 2.   Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 3.   Sono adottate secondo la procedura prevista all', paragrafo 3, le norme specifiche imposte dalla situazione epidemiologica ad integrazione delle misure minime di lotta previste dalla presente direttiva. 4.   Fatte salve le misure di salvaguardia di cui all' della direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (21) o all' della direttiva 90/425/CEE del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (22), sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, le misure temporanee di emergenza rese necessarie da una grave minaccia per la salute causata da virus influenzali aviari diversi da quelli di cui , punto 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:94:oj#art-63

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo