Art. 9
Durata delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai
In vigore dal 20 dic 2005
Durata delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai
Le misure da applicare, secondo quanto contemplato dall', nelle aziende in presenza di sospetti focolai continuano ad essere applicate finché l'autorità competente non abbia accertato che il sospetto di influenza aviaria nell'azienda è infondato.
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