Art. 45 · Durata delle misure

Art. 45

Durata delle misure

In vigore dal 20 dic 2005
Durata delle misure Le misure di cui alla presente sezione sono mantenute: a) per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite conformemente a una o più procedure di cui all' e finché le autorità competenti — a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio — non ritengano trascurabile il rischio di diffusione dell'LPAI; b) per almeno 42 giorni dalla conferma del focolaio e finché le autorità competenti — a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio — non ritengano trascurabile il rischio di diffusione dell'LPAI; oppure c) per qualsiasi altra durata e alle condizioni da stabilire conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 3.
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