Art. 44
Misure da applicare nella zona di restrizione
In vigore dal 20 dic 2005
Misure da applicare nella zona di restrizione
1. L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate nella zona di restrizione:
a)
viene effettuato con la massima tempestività un censimento di tutte le aziende commerciali;
b)
vengono effettuati — conformemente al manuale diagnostico — esami di laboratorio nelle aziende avicole commerciali ubicate entro un raggio di almeno un chilometro dall'azienda;
c)
ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e alle altre misure di controllo che l'autorità competente ritenga opportune. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;
d)
è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione, salvo nel caso in cui l'autorità competente autorizzi il trasporto diretto di:
i)
pollame da macello a un impianto ubicato nello stesso Stato membro;
ii)
pollame vivo destinato a un'azienda o capannone ubicati nello stesso Stato membro e in cui non sia presente altro pollame. Il pollame vivo vi resta per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al suo arrivo;
iii)
pulcini di un giorno:
verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nello stesso Stato membro. I pulcini di un giorno vi restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo; oppure
verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
iv)
uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
v)
uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e tutte le misure di biosicurezza previste dall'autorità competente siano applicate;
vi)
uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
vii)
uova destinate alla distruzione;
e)
le carcasse vengono distrutte;
f)
chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
g)
i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all';
h)
non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
i)
non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e
ii)
non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
i)
non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione dell'autorità competente. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2;
j)
sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte dell'autorità competente;
k)
non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico.
2. In base a una valutazione del rischio l'autorità competente può introdurre, oltre a quelle previste nella presente sezione, ulteriori misure di cui informa la Commissione.
3. Ulteriori misure possono essere adottate per prevenire la diffusione dell'influenza aviaria conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 3.
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