Art. 52
Produzione, vendita e impiego di vaccini contro l'influenza aviaria
In vigore dal 20 dic 2005
Produzione, vendita e impiego di vaccini contro l'influenza aviaria
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
sul proprio territorio sia vietata la vaccinazione contro l'influenza aviaria, salvo quanto disposto nelle sezioni 2 e 3;
b)
sul proprio territorio la manipolazione, la produzione, la conservazione, la fornitura, la distribuzione e la vendita dei vaccini contro l'influenza aviaria siano effettuate sotto controllo ufficiale;
c)
vengano impiegati unicamente vaccini autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (17) e del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (18).
2. Possono essere adottate disposizioni concernenti le condizioni di fornitura e deposito delle scorte di vaccini contro l'influenza aviaria nella Comunità conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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