Art. 53
Vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattività
In vigore dal 20 dic 2005
Vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattività
1. Uno Stato membro può introdurre la vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattività come misura a breve termine per contenere un focolaio allorché una valutazione del rischio indica che c'è una minaccia significativa ed immediata di diffusione dell'influenza aviaria all'interno o verso lo Stato membro interessato secondo quanto disposto dalla presente sezione, in presenza di uno o più dei seguenti elementi:
a)
un focolaio all'interno di quello Stato membro;
b)
un focolaio in uno Stato membro vicino;
c)
presenza confermata di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività in un paese terzo vicino.
2. Lo Stato membro che intenda introdurre la vaccinazione d'emergenza di cui al paragrafo 1 sottopone il piano di vaccinazione d'emergenza alla Commissione per approvazione.
Il piano deve essere conforme a una strategia DIVA e contenere perlomeno le seguenti informazioni:
a)
la situazione della malattia che ha portato alla richiesta della vaccinazione d'emergenza;
b)
la zona geografica in cui deve essere effettuata la vaccinazione d'emergenza e il numero di aziende ivi ubicate, nonché, se differente, il numero di aziende interessate dalla vaccinazione;
c)
le specie e le categorie di pollame o altri volatili in cattività oppure, se del caso, il compartimento avicolo o di altri volatili in cattività da vaccinare;
d)
il numero approssimativo dei capi di pollame o di altri volatili in cattività da vaccinare;
e)
una sintesi delle caratteristiche del vaccino;
f)
la durata prevista della campagna di vaccinazione d'emergenza;
g)
le disposizioni specifiche in materia di movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati, fatte salve le misure di cui al capo IV, sezioni 3, 4 e 5, e al capo V, sezione 3;
h)
i criteri per decidere se la vaccinazione d'emergenza debba essere applicata alle aziende a contatto;
i)
la registrazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati;
j)
gli esami clinici e di laboratorio da eseguire nelle aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza e nelle altre aziende ubicate nella zona di vaccinazione d'emergenza, in modo da monitorare la situazione epidemiologica, l'efficacia della campagna di vaccinazione d'emergenza e controllare la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati.
3. Norme specifiche in materia di vaccinazione d'emergenza possono essere stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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