Art. 51
Laboratori di riferimento
In vigore dal 20 dic 2005
Laboratori di riferimento
1. Il laboratorio citato al punto 1 dell'allegato VII costituisce il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (in seguito denominato «laboratorio comunitario di riferimento»).
Fatta salva la decisione 90/424/CEE il laboratorio comunitario di riferimento esercita le funzioni e i compiti elencati al punto 2 dell'allegato VII.
2. Gli Stati membri designano i laboratori nazionali di riferimento e comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le relative informazioni dettagliate e le eventuali modifiche successive. La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco di detti laboratori nazionali di riferimento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i laboratori nazionali di riferimento:
a)
esercitino le funzioni e i compiti delineati nell'allegato VIII;
b)
garantiscano il coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi sul proprio territorio conformemente all'allegato VIII e il collegamento con il laboratorio comunitario di riferimento.
4. Il laboratorio comunitario di riferimento resterà in stretta collaborazione e contatto con i laboratori di riferimento per l'influenza aviaria dell'OIE e della FAO e, se del caso, con altri laboratori riconosciuti a livello internazionale all'interno della Comunità al fine di garantire formazione, eccellenza e sostegno ai laboratori nazionali di riferimento negli Stati membri e nei paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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