Art. 51

Laboratori di riferimento

In vigore dal 20 dic 2005
Laboratori di riferimento 1.   Il laboratorio citato al punto 1 dell'allegato VII costituisce il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (in seguito denominato «laboratorio comunitario di riferimento»). Fatta salva la decisione 90/424/CEE il laboratorio comunitario di riferimento esercita le funzioni e i compiti elencati al punto 2 dell'allegato VII. 2.   Gli Stati membri designano i laboratori nazionali di riferimento e comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le relative informazioni dettagliate e le eventuali modifiche successive. La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco di detti laboratori nazionali di riferimento. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i laboratori nazionali di riferimento: a) esercitino le funzioni e i compiti delineati nell'allegato VIII; b) garantiscano il coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi sul proprio territorio conformemente all'allegato VIII e il collegamento con il laboratorio comunitario di riferimento. 4.   Il laboratorio comunitario di riferimento resterà in stretta collaborazione e contatto con i laboratori di riferimento per l'influenza aviaria dell'OIE e della FAO e, se del caso, con altri laboratori riconosciuti a livello internazionale all'interno della Comunità al fine di garantire formazione, eccellenza e sostegno ai laboratori nazionali di riferimento negli Stati membri e nei paesi terzi.
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