Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 set 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «abbattimento»: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell’animale;
b) «operazioni correlate»: operazioni quali il maneggiamento, la stabulazione, l’immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo dell’abbattimento;
c) «animale»: qualsiasi animale vertebrato, ad esclusione dei rettili e degli anfibi;
d) «abbattimento d’emergenza»: l’abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze;
e) «stabulazione»: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonché aree aperte connesse con il funzionamento del macello o facenti parte dello stesso;
f) «stordimento»: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea;
g) «macellazione rituale»: una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione;
h) «eventi culturali o sportivi»: eventi essenzialmente e principalmente correlati ad antiche tradizioni culturali o ad attività sportive, comprendenti corse o competizioni di altro genere dai quali non risulti produzione di carne o di altri prodotti di origine animale o risulti una produzione marginale in rapporto all’evento in sé, non economicamente significativa;
i) «procedure operative standard»: un insieme di istruzioni scritte intese a raggiungere un’uniformità di esecuzione in relazione a una funzione o a una norma specifica;
j) «macellazione»: l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana;
k) «macello»: qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004;
l) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di un’impresa che effettui l’abbattimento di animali o le eventuali operazioni correlate disciplinate dal presente regolamento;
m) «animali da pelliccia»: animali delle specie dei mammiferi allevati principalmente per la produzione di pelliccia, quali visoni, puzzole, volpi, procioni, castorini e cincillà;
n) «spopolamento»: il processo di abbattimento degli animali per ragioni di salute pubblica, salute animale, benessere animale o ragioni ambientali svolto sotto il controllo dell’autorità competente;
o) «volatili da cortile»: volatili d’allevamento, compresi i volatili che non sono considerati domestici ma che vengono allevati come animali domestici, ad eccezione dei ratiti;
p) «immobilizzazione»: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali, che risparmi loro qualsiasi dolore, paura o agitazione evitabili, mirante a facilitare uno stordimento e un abbattimento efficaci;
q) «autorità competente»: l’autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento o qualsiasi altra autorità a cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza;
r) «enervazione»: lacerazione del tessuto nervoso centrale e del midollo spinale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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