Capo II
Art. 4
Requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze
In vigore dal 17 set 2015
1. I permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e i titoli concessori unici sono accordati, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613, e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché nel rispetto di quanto previsto dall', comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai soggetti di cui all' del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 38, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 133 del 2014, che dimostrano di disporre di requisiti di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative ed offrono garanzie adeguate ai programmi presentati secondo quanto disposto dal disciplinare tipo adottato ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, e dell' del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
2. Nel valutare la capacità tecnica, finanziaria ed economica di un soggetto che richiede un titolo minerario in mare, secondo quanto disposto al comma 1, si tiene debitamente conto di quanto segue:
a) i rischi, i pericoli e ogni altra informazione pertinente relativa all'area in questione, compreso il costo dell'eventuale degrado dell'ambiente marino di cui all', comma 3, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;
b) la particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
c) le capacità finanziarie del richiedente, comprese le garanzie finanziarie per coprire le responsabilità potenzialmente derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in questione, inclusa la responsabilità per danni economici potenziali, che devono essere fornite e verificate al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione dell'opera, unitamente al progetto di esecuzione;
d) le informazioni disponibili riguardanti le prestazioni del richiedente in materia di sicurezza e ambiente, anche riguardo a incidenti gravi, per le operazioni per le quali è stata richiesta la licenza.
3. Ai fini del rilascio o del trasferimento di una licenza per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, l'autorità preposta al rilascio delle licenze, oltre ai pareri, nulla osta, autorizzazioni previste dalla normativa vigente può richiedere il parere del Comitato di cui all'.
4. I richiedenti, all'atto della presentazione della istanza per il rilascio della licenza, presentano idonea documentazione, secondo quanto disposto dai provvedimenti normativi di cui al comma 1, che dimostra che hanno adottato misure adeguate per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, nonché ogni altra informazione pertinente relativa alle operazioni da svolgere e all'area richiesta.
5. L'autorità preposta al rilascio delle licenze valuta, sentito il parere del Comitato di cui all', l'adeguatezza della documentazione per stabilire se il richiedente ha risorse finanziarie, economiche e tecniche sufficienti per l'avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie per una risposta efficace alle emergenze e la successiva riparazione. I richiedenti un titolo minerario per operazioni in mare possono utilizzare strumenti finanziari sostenibili e altre soluzioni per dimostrare la loro capacità finanziaria a norma del primo comma. Ai fini di una gestione rapida ed efficace delle domande di risarcimento, l'autorità preposta al rilascio delle licenze promuove presso gli operatori dell'industria e gli enti assicurativi e di garanzia l'adozione di accordi per una pronta copertura delle responsabilità per danni da operazioni in mare, anche a carattere transfrontaliero, nel settore idrocarburi. Il richiedente deve garantire il mantenimento della capacità economica e finanziaria necessaria per soddisfare i suoi obblighi finanziari derivanti da responsabilità per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
6. L'autorità preposta al rilascio delle licenze designa l'operatore nel decreto di conferimento del titolo minerario.
7. Le procedure per il rilascio delle licenze, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613, e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché nel rispetto di quanto previsto dall', comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelle previste dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, e del decreto-legge n. 133 del 2014. Nel valutare le capacità tecniche, finanziarie ed economiche di un richiedente una licenza, si accorda particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento a quest'ultimo, quali le zone marine protette, le zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE, le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE.
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