Capo II

Art. 9

Funzionamento del Comitato

In vigore dal 17 set 2015
1. Il Comitato: a) agisce indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma del presente decreto; b) definisce l'estensione delle proprie responsabilità e le responsabilità dell'operatore per il controllo dei grandi incidenti, a norma del presente decreto; c) istituisce processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni presentate a norma dell', nonché per far rispettare il presente decreto incluse ispezioni, indagini e azioni di esecuzione; d) mette a disposizione degli operatori i processi e le procedure di cui alla lettera c) e mette a disposizione del pubblico una sintesi degli stessi attraverso il sito internet del Comitato e del Ministero dello sviluppo economico; e) elabora e attua procedure coordinate o congiunte con le autorità competenti degli altri Stati membri per svolgere i compiti a norma del presente decreto; f) fonda la propria organizzazione e le proprie procedure operative sui principi definiti nell'allegato III. 2. Il Comitato informa tempestivamente delle proprie motivate decisioni l'operatore e le autorità che sono state interessate dal rilascio dell'autorizzazione o della concessione delle operazioni in mare in questione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-9

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