Capo II
Art. 10
Collaborazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima
In vigore dal 17 set 2015
Collaborazione dell'Agenzia europea
per la sicurezza marittima
1. Il Comitato può avvalersi dell'EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima) che fornisce assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-10