Capo III

Art. 12

Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione

In vigore dal 17 set 2015
Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione 1. L'operatore redige una relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell', comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di cui all'allegato I, paragrafi 2 e 5, ed è aggiornata in caso di modifiche rilevanti e comunque, secondo le modalità di cui al comma 7. 2. I rappresentanti dei lavoratori sono consultati nelle fasi pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione; la modalità di tale consultazione deve essere descritta all'interno della relazione, conformemente a quanto disposto all'allegato I, paragrafo 2, punto 3. 3. Previo accordo del Comitato la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione può essere redatta per un gruppo di impianti. 4. Su richiesta del Comitato prima dell'accettazione della relazione sui grandi rischi, l'operatore fornisce tutte le ulteriori informazioni e apporta tutte le modifiche necessarie alla relazione presentata. 5. Qualora l'impianto di produzione debba essere oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto di produzione fisso, l'operatore redige una relazione sui grandi rischi modificata, conformemente all'allegato I, paragrafo 6, che deve essere presentata al Comitato a norma dell', comma l, lettera f), almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori. 6. I lavori di cui al comma 5 non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto di produzione. 7. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è soggetta a riesame periodico approfondito da parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o prima quando ciò sia richiesto dal Comitato. I risultati del riesame sono comunicati al Comitato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-12

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