Capo III

Art. 17

Verifica indipendente

In vigore dal 17 set 2015
1. L'operatore istituisce un sistema di verifica indipendente e redige, avvalendosi eventualmente del contributo del proprietario, una descrizione di tale sistema, da presentare al Comitato a norma dell', comma 1, lettera d). Tale descrizione è inclusa nel documento che definisce il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente presentato al Comitato a norma dell', comma 1, lettera b). La descrizione contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 5. 2. I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la responsabilità dell'operatore per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica. 3. La scelta del verificatore indipendente e la progettazione di sistemi di verifica indipendente soddisfano i criteri di cui all'allegato V. 4. I sistemi di verifica indipendente sono istituiti: a) per quanto concerne gli impianti, per offrire una garanzia indipendente che gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente identificati nella valutazione del rischio, come descritti nella relazione sui grandi rischi, sono adeguati e che il programma di esami e collaudi degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente è adeguato, aggiornato e in esercizio come previsto; b) per quanto concerne le comunicazioni di operazioni di pozzo, per offrire una garanzia indipendente che la progettazione dei pozzi e le relative misure di controllo sono adeguate in ogni momento alle condizioni previste per i pozzi. 5. Gli operatori rispondono alle raccomandazioni del verificatore indipendente e prendono provvedimenti adeguati in base a tali raccomandazioni. 6. Gli operatori mettono a disposizione del Comitato le raccomandazioni ricevute dal verificatore indipendente a norma del comma 4, lettera a), nonché i provvedimenti adottati sulla base di tali raccomandazioni. Le raccomandazioni ricevute ed i provvedimenti adottati sono conservati dall'operatore per un periodo di sei mesi dal completamento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi cui i suddetti documenti fanno riferimento. 7. Il Comitato verifica che gli operatori di pozzi includano i risultati e le osservazioni del verificatore indipendente di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo e i loro provvedimenti in risposta a tali risultati e osservazioni, nella comunicazione di operazioni di pozzo preparata a norma dell'. 8. Nel caso di un impianto di produzione, il sistema di verifica è posto in essere prima del completamento della progettazione. Per un impianto non destinato alla produzione, il sistema è istituito prima dell'avvio delle operazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-17

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