Capo IV

Art. 20

Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell'Unione

In vigore dal 17 set 2015
Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell'Unione 1. Le società registrate in Italia che svolgono, direttamente o attraverso filiali, operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione come detentori di licenze o operatori, comunicano, su richiesta del Comitato, le circostanze di ogni incidente grave in cui sono state coinvolte. 2. Nella richiesta di relazione di cui al comma 1, il Comitato specifica i dettagli delle informazioni richieste. Tali relazioni sono scambiate con gli altri Stati membri conformemente all', comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-20

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