Capo V

Art. 23

Condivisione delle informazioni

In vigore dal 17 set 2015
1. Gli operatori forniscono al Comitato almeno le informazioni di cui all'allegato IX. 2. Ai fini del comma 1, il Comitato utilizza il formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere, stabilito dalla Commissione europea secondo le proprie procedure e nell'ambito dei propri poteri di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-23

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