Capo IV
Art. 19
Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori
In vigore dal 17 set 2015
Prevenzione degli incidenti gravi
da parte degli operatori
1. L'operatore redige un documento che definisce la propria politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi in tutte le proprie attività in mare nel settore degli idrocarburi che deve essere presentato a norma dell', comma 1, lettera a), esplicitando il sistema adottato per il monitoraggio sull'efficacia di tale politica e garantendone l'attuazione. Il documento contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 8.
2. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi tiene conto della responsabilità primaria dell'operatore, anche per il controllo dei rischi di un incidente grave che risultano dalle sue operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali rischi in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento.
3. Gli operatori presentano, a norma dell', comma 1, lettera b), un documento contenente il loro sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente. Tale documento include una descrizione:
a) delle modalità organizzative per il controllo dei grandi rischi;
b) delle modalità di preparazione e presentazione delle relazioni sui grandi rischi e, a seconda dei casi, altri documenti a norma del presente decreto;
c) dei sistemi di verifica indipendente istituiti a norma dell'.
4. Per gli impianti esistenti al 19 luglio 2015 è presentato documento analogo a quello di cui al comma 3 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico è istituito un meccanismo per dare agli operatori la possibilità di contribuire all'effettiva consultazione tripartita di cui all', comma 7. L'impegno dell'operatore a favore di questi meccanismi può figurare nella politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.
6. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e i sistemi di gestione della sicurezza e dell'ambiente sono preparati in conformità dell'allegato I, paragrafi 8 e 9, e all'allegato IV. Si applicano le seguenti condizioni:
a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi è redatta per iscritto e stabilisce gli obiettivi generali e gli accordi per controllare il rischio di un incidente grave, nonché le modalità per conseguire tali obiettivi e attuare tali accordi a livello aziendale;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente è integrato nel sistema di gestione generale dell'operatore e comprende una struttura organizzativa, responsabilità, pratiche, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.
7. Gli operatori predispongono e conservano un inventario completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza pertinenti alle loro attività in mare nel settore degli idrocarburi.
8. Gli operatori, in consultazione con il Comitato e utilizzando gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze di cui all', comma 1, elaborano e rivedono le norme e le linee guida sulle migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi rischi per tutto il ciclo di progettazione, esercizio ed esecuzione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguono, come minimo, gli orientamenti contenuti nell'allegato VI.
9. Il documento di politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di cui al comma 1 comprende anche gli impianti dell'operatore destinati e non destinati alla produzione al di fuori dell'Unione.
10. Qualora l'attività svolta rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o accresca significativamente il rischio di un incidente grave, l'operatore adotta misure adeguate, che possono includere, se ritenuto necessario, la sospensione dell'attività finché il pericolo o il rischio sia adeguatamente sotto controllo.
L'operatore comunica al Comitato, tempestivamente e comunque entro ventiquattro ore dall'adozione le misure adottate, accompagnate da una relazione.
11. L'operatore predispone procedure e/o mezzi tecnici adeguati al fine di garantire un affidabile raccolta e registrazione dei dati pertinenti alla perforazione e alla sicurezza delle operazioni e dell'impianto, e ad impedirne manipolazioni. L'operatore, inoltre, predispone un sistema di registrazione informatica che garantisce l'integrità, la disponibilità e il non ripudio dei dati, nel rispetto dei principi di riservatezza e responsabilità del dato, in ogni condizione, dei dati relativi ai parametri tecnici di perforazione e di controllo del fango del pozzo, e di altri parametri come disposto dal Comitato, con misure almeno analoghe da quanto previsto dall'articolo 50-bis, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. I dati comunque raccolti e registrati sono resi disponibili per le verifiche del Comitato e della sezione UNMIG competente per il territorio, anche ai fini della tutela dell'ambiente marino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-19