Capo V

Art. 26

Indagini a seguito di un incidente grave

In vigore dal 17 set 2015
1. In caso di incidente grave, gli organi preposti ai sensi della normativa nazionale vigente, avviano una inchiesta svolgendo indagini approfondite. 2. Alla conclusione dell'inchiesta, gli organi preposti di cui al comma 1 inoltrano gli atti al Comitato che ne mette a disposizione una sintesi alla Commissione. Il Comitato rende pubblica una versione non riservata dei risultati. 3. A seguito delle inchieste a norma del comma 1, il Comitato attua tutte le raccomandazioni, frutto delle indagini, che rientrano nell'ambito dei suoi poteri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-26

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