Capo IV
Art. 21
Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi
In vigore dal 17 set 2015
Garanzia di conformità con il quadro normativo
per la prevenzione degli incidenti gravi
1. Il Comitato verifica attraverso l'acquisizione delle comunicazioni di cui all', comma 4, e tramite ispezioni l'osservanza delle misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di pozzo e alla comunicazione di operazioni combinate, presentati a norma dell', comma 1, rispettivamente lettere e), h) e i).
2. Gli operatori assicurano al Comitato e a tutte le persone che agiscono sotto la direzione del Comitato, il trasporto da e verso impianti o navi connessi alle operazioni nel settore degli idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonché vitto, alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti al fine di facilitare il controllo da parte del Comitato, anche per effettuare ispezioni e indagini e per far rispettare il presente decreto.
3. Il Comitato elabora piani annuali mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi rischi basandosi sulla gestione del rischio ed esaminando con particolare attenzione la conformità alle relazioni sui grandi rischi e ad altri documenti presentati a norma dell'. L'efficacia dei piani è rivista ogni 3 anni e il Comitato adotta tutte le eventuali misure necessarie a migliorarli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-21