Capo III

Art. 18

Poteri del Comitato in relazione alle operazioni sugli impianti

In vigore dal 17 set 2015
Poteri del Comitato in relazione alle operazioni sugli impianti 1. Il Comitato: a) vieta l'utilizzo o l'avvio di operazioni di qualsiasi impianto o infrastruttura connessa nei casi in cui le misure proposte nella relazione sui grandi rischi per la prevenzione o la limitazione delle conseguenze degli incidenti gravi o le comunicazioni di operazioni di pozzo o di operazioni combinate presentate a norma dell', comma 1, rispettivamente lettere h) o i), sono considerate insufficienti per soddisfare le prescrizioni previste dal presente decreto; b) in situazioni eccezionali e quando ritiene che non sono compromessi la sicurezza e la protezione ambientale, abbrevia l'arco temporale richiesto tra la presentazione della relazione sui grandi rischi o di altri documenti da presentare a norma dell' e l'avvio delle operazioni; c) impone all'operatore di adottare le misure proporzionate che essa ritiene necessarie ai fini di garantire la conformità all', comma 1; d) qualora riscontri che l'operatore non è più in grado di soddisfare i requisiti previsti dal presente decreto si applica quanto previsto all', comma 2; e) chiede miglioramenti e, se necessario, vieta la prosecuzione dell'esercizio di qualsiasi impianto o parte di esso o di qualsiasi infrastruttura connessa qualora l'esito di un'ispezione, un riesame periodico della relazione sui grandi rischi presentata a norma dell', comma 1, lettera e), o modifiche alle comunicazioni presentate a norma dell', evidenzino la mancata conformità con le prescrizioni del presente decreto o l'esistenza di ragionevoli dubbi riguardo alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi o in merito a quella degli impianti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-18

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