Capo II
Art. 5
Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull'ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi
In vigore dal 17 set 2015
1. La perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione può essere iniziata solo a seguito di una partecipazione pubblica relativa ai possibili effetti sull'ambiente delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Tale partecipazione è garantita nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, in conformità alle disposizioni di cui all' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, in conformità alle disposizioni di cui all' del medesimo decreto legislativo.
2. Il presente articolo non si applica con riguardo alle aree autorizzate entro il 18 luglio 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-5