Art. 1
Definizioni
In vigore dal 1 giu 2023
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«accordo di specializzazione»: un accordo di specializzazione unilaterale, un accordo di specializzazione reciproca o un accordo di produzione in comune;
a)
«accordo di specializzazione unilaterale»: qualsiasi accordo tra due o più parti che operano nello stesso mercato del prodotto e in forza del quale una o più parti si obbligano a cessare interamente o in parte la produzione di determinati prodotti o ad astenersi dalla produzione di tali prodotti e ad acquistarli da una o più altre parti, le quali si impegnano a produrre e fornire i prodotti in questione;
b)
«accordo di specializzazione reciproca»: qualsiasi accordo tra due o più parti che operano nello stesso mercato del prodotto e in forza del quale due o più parti si obbligano su base reciproca a cessare interamente o in parte la produzione di determinati prodotti distinti o ad astenersi dalla loro produzione e ad acquistarli da una o più altre parti, le quali si impegnano a produrre e fornire i prodotti in questione;
c)
«accordo di produzione comune»: qualsiasi accordo in forza del quale due o più parti convengono di produrre in comune determinati prodotti;
2)
«accordo»: qualsiasi accordo tra imprese, decisione di associazione di imprese o pratica concordata;
3)
«prodotto»: qualsiasi bene o servizio, inclusi sia i beni o servizi intermedi che i beni o servizi finali, ad eccezione dei servizi di distribuzione e locazione;
4)
«produzione»: la produzione di beni o la preparazione di servizi, anche mediante subfornitura;
5)
«preparazione di servizi»: le attività svolte a monte della prestazione di servizi ai clienti;
6)
«prodotti di specializzazione»: i prodotti realizzati in base a un accordo di specializzazione;
7)
«prodotti a valle»: i prodotti per i quali una o più parti utilizzano, come fattori produttivi, prodotti di specializzazione e che sono venduti sul mercato dalle parti stesse;
8)
«mercato rilevante»: il mercato del prodotto e geografico rilevante cui appartengono i prodotti di specializzazione nonché, qualora i prodotti di specializzazione siano prodotti intermedi utilizzati totalmente o parzialmente in modo vincolato da una o più parti come fattori produttivi per la produzione di prodotti a valle, il mercato del prodotto e geografico rilevante cui appartengono i prodotti a valle;
9)
«impresa concorrente»: qualsiasi concorrente effettivo o potenziale;
a)
«concorrente effettivo»: qualsiasi impresa che opera nello stesso mercato rilevante;
b)
«concorrente potenziale»: qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, è disposta, in assenza dell’accordo di specializzazione, a sostenere entro un termine non superiore a 3 anni gli investimenti supplementari necessari o altre spese necessarie al fine di entrare nel mercato interessato;
10)
«obbligo di fornitura esclusiva»: l’obbligo di astenersi dal fornire i prodotti di specializzazione a un’impresa concorrente diversa da quella o quelle che partecipano all’accordo di specializzazione;
11)
«obbligo di acquisto esclusivo»: l’obbligo di acquistare i prodotti di specializzazione esclusivamente da una o più parti dell’accordo di specializzazione;
12)
«comune»: nel contesto della distribuzione, le attività nelle quali il lavoro necessario:
a)
è eseguito da un gruppo, organismo o impresa comuni; o
b)
è effettuato da un distributore terzo designato in comune, su base esclusiva o meno, purché questi non sia un’impresa concorrente;
13)
«distribuzione»: la vendita e la fornitura dei prodotti di specializzazione ai clienti, compresa la commercializzazione di tali prodotti.
2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa» e «parte» includono le imprese collegate. Per «imprese collegate» si intendono:
1)
le imprese nelle quali una parte dell’accordo di specializzazione detiene, direttamente o indirettamente, uno o più dei seguenti diritti o poteri:
a)
il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto;
b)
il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa;
c)
il diritto di gestire gli affari dell’impresa;
2)
le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo di specializzazione uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1);
3)
le imprese nelle quali un’impresa di cui al punto 2) detiene, direttamente o indirettamente, uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1);
4)
le imprese nelle quali una parte dell’accordo di specializzazione e una o più imprese di cui ai punti 1), 2) o 3), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono in comune uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1);
5)
le imprese nelle quali uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1) sono detenuti congiuntamente:
a)
dalle parti dell’accordo di specializzazione o dalle imprese ad esse collegate di cui ai punti da 1) a 4); o
b)
da una o più parti dell’accordo di specializzazione o da una o più imprese ad esse collegate di cui ai punti da 1) a 4), e una o più imprese terze.
Storico versioni
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