Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 1 giu 2023
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «accordo di specializzazione»: un accordo di specializzazione unilaterale, un accordo di specializzazione reciproca o un accordo di produzione in comune; a) «accordo di specializzazione unilaterale»: qualsiasi accordo tra due o più parti che operano nello stesso mercato del prodotto e in forza del quale una o più parti si obbligano a cessare interamente o in parte la produzione di determinati prodotti o ad astenersi dalla produzione di tali prodotti e ad acquistarli da una o più altre parti, le quali si impegnano a produrre e fornire i prodotti in questione; b) «accordo di specializzazione reciproca»: qualsiasi accordo tra due o più parti che operano nello stesso mercato del prodotto e in forza del quale due o più parti si obbligano su base reciproca a cessare interamente o in parte la produzione di determinati prodotti distinti o ad astenersi dalla loro produzione e ad acquistarli da una o più altre parti, le quali si impegnano a produrre e fornire i prodotti in questione; c) «accordo di produzione comune»: qualsiasi accordo in forza del quale due o più parti convengono di produrre in comune determinati prodotti; 2) «accordo»: qualsiasi accordo tra imprese, decisione di associazione di imprese o pratica concordata; 3) «prodotto»: qualsiasi bene o servizio, inclusi sia i beni o servizi intermedi che i beni o servizi finali, ad eccezione dei servizi di distribuzione e locazione; 4) «produzione»: la produzione di beni o la preparazione di servizi, anche mediante subfornitura; 5) «preparazione di servizi»: le attività svolte a monte della prestazione di servizi ai clienti; 6) «prodotti di specializzazione»: i prodotti realizzati in base a un accordo di specializzazione; 7) «prodotti a valle»: i prodotti per i quali una o più parti utilizzano, come fattori produttivi, prodotti di specializzazione e che sono venduti sul mercato dalle parti stesse; 8) «mercato rilevante»: il mercato del prodotto e geografico rilevante cui appartengono i prodotti di specializzazione nonché, qualora i prodotti di specializzazione siano prodotti intermedi utilizzati totalmente o parzialmente in modo vincolato da una o più parti come fattori produttivi per la produzione di prodotti a valle, il mercato del prodotto e geografico rilevante cui appartengono i prodotti a valle; 9) «impresa concorrente»: qualsiasi concorrente effettivo o potenziale; a) «concorrente effettivo»: qualsiasi impresa che opera nello stesso mercato rilevante; b) «concorrente potenziale»: qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, è disposta, in assenza dell’accordo di specializzazione, a sostenere entro un termine non superiore a 3 anni gli investimenti supplementari necessari o altre spese necessarie al fine di entrare nel mercato interessato; 10) «obbligo di fornitura esclusiva»: l’obbligo di astenersi dal fornire i prodotti di specializzazione a un’impresa concorrente diversa da quella o quelle che partecipano all’accordo di specializzazione; 11) «obbligo di acquisto esclusivo»: l’obbligo di acquistare i prodotti di specializzazione esclusivamente da una o più parti dell’accordo di specializzazione; 12) «comune»: nel contesto della distribuzione, le attività nelle quali il lavoro necessario: a) è eseguito da un gruppo, organismo o impresa comuni; o b) è effettuato da un distributore terzo designato in comune, su base esclusiva o meno, purché questi non sia un’impresa concorrente; 13) «distribuzione»: la vendita e la fornitura dei prodotti di specializzazione ai clienti, compresa la commercializzazione di tali prodotti. 2.   Ai fini del presente regolamento i termini «impresa» e «parte» includono le imprese collegate. Per «imprese collegate» si intendono: 1) le imprese nelle quali una parte dell’accordo di specializzazione detiene, direttamente o indirettamente, uno o più dei seguenti diritti o poteri: a) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; b) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; c) il diritto di gestire gli affari dell’impresa; 2) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo di specializzazione uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1); 3) le imprese nelle quali un’impresa di cui al punto 2) detiene, direttamente o indirettamente, uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1); 4) le imprese nelle quali una parte dell’accordo di specializzazione e una o più imprese di cui ai punti 1), 2) o 3), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono in comune uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1); 5) le imprese nelle quali uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1) sono detenuti congiuntamente: a) dalle parti dell’accordo di specializzazione o dalle imprese ad esse collegate di cui ai punti da 1) a 4); o b) da una o più parti dell’accordo di specializzazione o da una o più imprese ad esse collegate di cui ai punti da 1) a 4), e una o più imprese terze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1067:oj#art-1