Art. 1
Definizioni
In vigore dal 14 dic 2010
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
per «accordo di specializzazione» s'intende un accordo di specializzazione unilaterale, un accordo di specializzazione reciproca o un accordo di produzione in comune;
b)
per «accordo di specializzazione unilaterale» s'intende qualsiasi accordo tra due soggetti operanti nello stesso settore merceologico, in forza del quale una parte si obbliga a cessare interamente o parzialmente la fabbricazione di determinati prodotti o ad astenersi dalla fabbricazione di determinati prodotti e ad acquistarli dall’altra parte, la quale si impegna a fabbricare e fornire i prodotti in questione;
c)
per «accordo di specializzazione reciproca» s'intende qualsiasi accordo tra due o più soggetti operanti nello stesso settore merceologico, in forza del quale due o più parti si obbligano reciprocamente a cessare interamente o parzialmente la fabbricazione di prodotti distinti e ad acquistarli dalle controparti le quali si impegnano a fabbricare e fornire i prodotti questione stessi; o
d)
per «accordo di produzione comune» s'intende qualsiasi accordo in forza del quale due o più parti convengono di fabbricare in comune determinati prodotti;
e)
per «accordo» s'intende qualsiasi accordo, decisione di associazioni d'imprese o pratica concordata;
f)
per «prodotto» s'intende qualsiasi bene o servizio, inclusi sia i beni o servizi intermedi che i beni o servizi finali, ad eccezione dei servizi di distribuzione e locazione;
g)
per «produzione» o «fabbricazione» s'intende la produzione di beni o la preparazione di servizi, anche nell'ambito della subfornitura;
h)
per «preparazione di servizi» s'intendono le attività a monte della prestazione di servizi ai clienti;
i)
per «mercato rilevante» s'intende il settore merceologico e geografico rilevante cui appartengono i prodotti di specializzazione nonché, qualora i prodotti di specializzazione siano prodotti intermedi utilizzati internamente da una o più parti, in modo totale o parziale, per la fabbricazione di prodotti a valle, anche il settore merceologico e geografico rilevante cui appartengono i prodotti a valle;
j)
per «prodotti di specializzazione» s'intendono i prodotti fabbricati in base ad un accordo di specializzazione;
k)
per «prodotti a valle» s'intendono i prodotti fabbricati da una o più parti utilizzando prodotti di specializzazione, e venduti dalle parti stesse sul mercato;
l)
per «impresa concorrente» s'intende qualsiasi concorrente effettivo o potenziale;
m)
per «concorrente effettivo» s'intende qualsiasi impresa che operi sullo stesso mercato rilevante;
n)
per «concorrente potenziale» s'intende qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, è disposta, in assenza dell'accordo di specializzazione e sul presupposto di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, ad effettuare entro un termine non superiore a tre anni gli investimenti supplementari necessari o altre spese di conversione necessarie al fine di penetrare sul mercato interessato;
o)
per «obbligo di fornitura esclusiva» s'intende l’obbligo di astenersi dal fornire il prodotto di specializzazione ad imprese concorrenti non partecipanti all’accordo;
p)
per «obbligo di acquisto esclusivo»s'intende l’obbligo di acquistare il prodotto di specializzazione esclusivamente presso una parte dell'accordo;
q)
per «distribuzione comune» si intende:
i)
la distribuzione dei prodotti effettuata dalle parti attraverso un gruppo, un organismo o un’impresa comuni; o
ii)
la distribuzione dei prodotti effettuata dalle parti mediante designazione di un terzo quale distributore, su base esclusiva o meno, purché questi non sia un’impresa concorrente;
r)
per «distribuzione» s'intende la distribuzione comprendente la vendita di beni e la prestazione di servizi.
2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa» e «parte» includono le imprese collegate.
Per «imprese collegate» si intendono:
a)
le imprese nelle quali una parte dell’accordo di specializzazione detiene, direttamente o indirettamente:
i)
il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o
ii)
il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; o
iii)
il diritto di gestire gli affari dell’impresa;
b)
le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo di specializzazione i diritti o poteri di cui alla lettera a);
c)
le imprese nei confronti delle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o poteri di cui alla lettera a);
d)
le imprese nelle quali una parte dell’accordo di specializzazione e una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o poteri di cui alla lettera a);
e)
le imprese nelle quali i diritti o poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
i)
dalle parti dell’accordo di specializzazione o dalle imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o
ii)
da una o più parti dell’accordo di specializzazione, o da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d), e una o più imprese terze.
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