Art. 2

Esenzione

In vigore dal 14 dic 2010
Esenzione 1.   L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi di specializzazione conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo e alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Tale esenzione si applica nella misura in cui gli accordi di specializzazione contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. 2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica agli accordi di specializzazione contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà immateriale a favore di una o più parti, purché tali disposizioni non costituiscano l’oggetto principale di tali accordi, ma siano direttamente collegate e necessarie all'esecuzione degli stessi. 3.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica agli accordi di specializzazione con i quali: a) le parti assumono obblighi di acquisto esclusivo o di fornitura esclusiva; o b) le parti convengono di non vendere in modo indipendente i prodotti fabbricati nel contesto dell’accordo di specializzazione, ma di effettuarne la distribuzione in comune.
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Esenzione (Art. 2 Regolamento (UE) 2010/1218) — Testo vigente | Portale Normativo