Art. 4
Restrizioni fondamentali
In vigore dal 14 dic 2010
Restrizioni fondamentali
L’esenzione di cui all’ non si applica agli accordi di specializzazione che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno segue per oggetto quanto segue:
a)
la fissazione dei prezzi in caso di vendita di prodotti a terzi, ad eccezione della fissazione dei prezzi praticati nei confronti di clienti diretti nell'ambito della distribuzione comune;
b)
la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione:
i)
delle disposizioni relative alle quantità di prodotti concordate nel contesto di accordi di specializzazione unilaterale o reciproca o relative alla fissazione della capacità e del volume di produzione nell'ambito di accordi di produzione comune; e
ii)
della fissazione di obiettivi di vendita nell'ambito della distribuzione comune;
c)
la ripartizione di mercati o clienti.
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