Art. 5
Applicazione della quota massima di mercato
In vigore dal 14 dic 2010
Applicazione della quota massima di mercato
Ai fini dell’applicazione della quota massima di mercato di cui all’, si applicano le norme seguenti:
a)
la quota di mercato è calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili tali dati, la quota di mercato può essere determinata usando stime basate su altre informazioni di mercato attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato;
b)
la quota di mercato è calcolata sulla base dei dati relativi all’anno civile precedente;
c)
la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), è ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che possiedono i diritti o poteri elencati alla lettera a) dello stesso secondo comma;
d)
se inizialmente la quota di mercato di cui all’ non è superiore al 20 %, ma successivamente supera tale limite senza tuttavia eccedere il 25 %, l’esenzione di cui all’ continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all’anno in cui il limite del 20 % è stato superato per la prima volta;
e)
se inizialmente la quota di mercato di cui all’ non è superiore al 20 %, ma successivamente supera il 25 %, l’esenzione di cui all’ continua ad applicarsi per tutto l’anno civile successivo all’anno in cui il limite del 25 % è stato superato per la prima volta;
f)
i benefici di cui alle lettere d) ed e) non possono essere cumulati in modo tale che il risultante periodo superi i due anni civili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:1218:oj#art-5