Convenzione
Art. 37
37 / 73Sequestro e confisca
In vigore dal 25 set 1974
Sequestro e confisca
Potranno essere sequestrati e confiscati tutti gli stupefacenti, le sostanze e i materiali utilizzati per commettere una qualsiasi delle infrazioni previste dall' o destinati a commettere quell'infrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-37