Art. 37 · Sequestro e confisca
Convenzione

Art. 37

37 / 73

Sequestro e confisca

In vigore dal 25 set 1974
Sequestro e confisca Potranno essere sequestrati e confiscati tutti gli stupefacenti, le sostanze e i materiali utilizzati per commettere una qualsiasi delle infrazioni previste dall' o destinati a commettere quell'infrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-37