Convenzione

Art. 26

L'albero della coca e la foglia di coca

In vigore dal 25 set 1974
L'albero della coca e la foglia di coca 1. Se una Parte autorizza la coltivazione dell'albero della coca, applicherà ad esso, come alla foglia di coca, il regime di controllo previsto all' per il papavero da oppio, per quanto riguarda il comma d) del paragrafo 2 di questo articolo, l'obbligo imposto dall'organismo citato sarà soltanto quello di entrare materialmente in possesso del raccolto, appena possibile dopo che esso sia stato fatto. 2. Nei limiti del possibile, le Parti procederanno allo sradicamento di tutti gli alberi di coca esistenti allo stato naturale. Esse distruggeranno gli alberi di coca coltivati illegalmente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
L'albero della coca e la foglia di coca (Art. 26 Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo