Art. 28 · Controllo della cannabis
Convenzione

Art. 28

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Controllo della cannabis

In vigore dal 25 set 1974
Controllo della cannabis 1. Se una Parte autorizza la coltivazione della pianta di cannabis per la produzione di cannabis o della resina della cannabis dovrà applicare il regime di controllo previsto dall' per quel che è disposto per il controllo del papavero da oppio. 2. La presente convenzione non verrà applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura. 3. Le Parti adotteranno le misure che appariranno necessarie per impedire l'utilizzazione non consentita delle foglie della pianta di cannabis o il loro traffico illecito.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-28