Convenzione

Art. 17

Amministrazione speciale

In vigore dal 25 set 1974
Amministrazione speciale Le Parti costituiranno un'amministrazione speciale incaricata di applicare le disposizioni della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-17

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Amministrazione speciale (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo