Protocollo

Art. 12

Emendamento all'articolo 22 della convenzione unica

In vigore dal 25 set 1974
Emendamento all' della convenzione unica L' della convenzione unica sarà modificato come segue: 1. Quando la situazione nel paese o un territorio di Una Parte è tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis e, a suo avviso, la misura più adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vieterà la coltivazione. 2. La parte che vieta la coltivazione del papavero da oppio oppure della pianta di cannabis adotterà le misure atte a sequestrare le piantine coltivate illecitamente e per distruggerle, salvo per piccole quantità necessarie alla Parte a scopi di ricerca, scientifica.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-12

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