Protocollo

Art. 10

Emendamenti all'articolo 20 della convenzione unica

In vigore dal 25 set 1974
Emendamenti all' della convenzione unica L' della convenzione unica sarà modificato come segue: 1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo: a) Produzione o fabbricazione di stupefacenti; b) Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti; c) Uso di stupefacenti; d) Importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero; e) Sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantità sequestrate; f) Stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le statistiche; e g) Superficie determinabile delle colture di papavero da oppio. 2. a) Le statistiche, riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non più tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono: b) Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono. 3. Le parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel paese o territorio per i bisogni speciali, nonché le quantità di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-10

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