Protocollo
Art. 10
61 / 73Emendamenti all'articolo 20 della convenzione unica
In vigore dal 25 set 1974
Emendamenti all' della convenzione unica
L' della convenzione unica sarà modificato come segue:
1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo:
a) Produzione o fabbricazione di stupefacenti;
b) Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti;
c) Uso di stupefacenti;
d) Importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero;
e) Sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantità sequestrate;
f) Stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si
riferiscono le statistiche; e
g) Superficie determinabile delle colture di papavero da oppio.
2. a) Le statistiche, riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non più tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono:
b) Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono.
3. Le parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel paese o territorio per i bisogni speciali, nonché le quantità di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-10