Protocollo
Art. 7
58 / 73Nuovo articolo 14-bis
In vigore dal 25 set 1974
Nuovo articolo 14-bis
Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l' della convenzione unica.
Articolo 14-bis - Assistenza tecnica e finanziaria. - Nei casi che riterrà più opportuni, l'Organo, d'accordo col governo interessato, può, o parallelamente o nel luogo e posto indicato nelle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 dell', raccomandare agli organi competenti delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate che venga fornita un'assistenza tecnica o finanziaria, oppure l'una e l'altra, al suddetto governo in appoggio agli sforzi che questo fa per rispettare le obbligazioni derivantegli dalla presente convenzione, particolarmente quelle indicate o citate agli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-7