Protocollo

Art. 19

Effetto dell'entrata in vigore

In vigore dal 25 set 1974
Effetto dell'entrata in vigore Qualsiasi stato che diventi Parte della commissione unica dopo l'entrata in vigore del presente protocollo ai sensi del paragrafo 1 dell' di cui sopra viene considerato, se non ha espresso diversa intenzione, come: a) Parte alla convenzione unica emendata; b) Parte alla convenzione unica non emendata nei confronti di qualsiasi Parte alla convenzione che non è legata dal presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-19

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Effetto dell'entrata in vigore (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo