Protocollo
Art. 19
Effetto dell'entrata in vigore
In vigore dal 25 set 1974
Effetto dell'entrata in vigore
Qualsiasi stato che diventi Parte della commissione unica dopo l'entrata in vigore del presente protocollo ai sensi del paragrafo 1 dell' di cui sopra viene considerato, se non ha espresso diversa intenzione, come:
a) Parte alla convenzione unica emendata;
b) Parte alla convenzione unica non emendata nei confronti di qualsiasi Parte alla convenzione che non è legata dal presente protocollo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-19