Protocollo

Art. 18

Entrata in vigore

In vigore dal 25 set 1974
Entrata in vigore 1. Il presente protocollo e gli emendamenti che esso contiene entreranno in vigore allo scadere di trenta giorni che seguiranno la data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica o di adesione in conformità con l'. 2. Per ogni altro Stato che depositerà uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, il presente protocollo entrerà in vigore allo scadere del trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-18

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