Protocollo

Art. 21

Riserve

In vigore dal 25 set 1974
Riserve 1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione al presente protocollo, avanzare una riserva su qualsiasi emendamento che esso contiene diverso dagli emendamenti all', paragrafi 6 e 7 ( del presente protocollo), , paragrafi 1, 4 e 5 ( del presente protocollo), , paragrafi 1 e 4 ( del presente protocollo), ( del presente protocollo), articolo 14-bis ( del presente protocollo), ( del presente protocollo), ( del presente protocollo), ( del presente Protocollo), , paragrafo 1, comma (b) ( del presente protocollo), ( del presente protocollo) e articolo 38-bis ( del presente protocollo). 2. Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà in qualsiasi momento e per mezzo di notifica scritta sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-21

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