Art. 2

In vigore dal 25 set 1974
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all' della convenzione e all' del protocollo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1974 LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - TANASSI - COLOMBO
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-rd-2

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