Protocollo
Art. 20
Disposizioni transitorie
In vigore dal 25 set 1974
Disposizioni transitorie
1. Le funzioni dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti di cui agli emendamenti contenuti nel presente protocollo saranno, a partire dalla data di entrata in vigore del presente protocollo (paragrafo 1, ) esercitate dall'Organo così come viene costituito dalla convenzione unica non emendata.
2. Il Consiglio economico e sociale fisserà la data in cui l'Organo così come sarà costituito in virtù degli emendamenti contenuti nel presente protocollo entrerà in funzione. A tale data, l'Organo così costituito assumerà, nei confronti delle Parti alla convenzione unica non emendata e delle Parti ai trattati di cui all' della predetta convenzione che non sono Parti al presente protocollo, le funzioni dell'Organo costituito in virtù della convenzione unica non emendata.
3. Per quanto attiene ai membri nominati durante le prime elezioni successive all'aumento del numero dei membri dell'Organo, che passerà da 11 a 13, le funzioni dei cinque membri cesseranno dopo tre anni e quelle degli altri sette membri cesseranno dopo cinque anni.
4. I membri dell'Organo le cui funzioni cesseranno al termine del periodo iniziale di tre anni succitato saranno designati per sorteggio effettuato dal Segretario generale immediatamente dopo che sarà stata fatta la prima elezione.
Storico versioni
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