Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.
Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972. 75 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Definizioni Art. 2 Sostanze sottoposte a controllo Art. 3 Modifiche del campo d'applicazione del controllo Art. 4 Obblighi di carattere generale Art. 5 Gli organi internazionali di controllo Art. 6 Spese degli Organi internazionali di controllo Art. 7 Revisione delle decisioni e raccomandazioni della Commissione Art. 8 Funzioni della Commissione Art. 9 Composizione dell'Organo Art. 10 Durata del mandato e retribuzione dei membri dell'Organo Art. 11 Regolamento interno dell'Organo Art. 12 Applicazione del regime delle stime Art. 13 Applicazione del regime delle statistiche Art. 14 Misure che l'Organo deve adottare al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della convenzione Art. 15 Rapporti dell'Organo Art. 16 Segretariato Art. 17 Amministrazione speciale Art. 18 Informazioni che le Parti devono fornire al Segretario generale Art. 19 Stime del fabbisogno di stupefacenti Art. 20 Statistiche da fornire all'Organo Art. 21 Limitazione della fabbricazione e dell'importazione Art. 22 Disposizione speciale applicabile alla coltivazione Art. 23 Organismi nazionali per l'oppio Art. 24 Restrizioni alla produzione dell'oppio destinato al commercio internazionale Art. 25 Controllo della paglia di papavero Art. 26 L'albero della coca e la foglia di coca Art. 27 Disposizioni supplementari relative alle foglie di coca Art. 28 Controllo della cannabis Art. 29 Fabbricazione Art. 30 Commercio e distribuzione Art. 31 Disposizioni speciali relative al commercio internazionale Art. 32 Disposizioni speciali riguardanti il trasporto di stupefacenti nelle cassette di pronto soccorso delle navi degli aeromobili che effettuano percorsi internazionali. Art. 33 Detenzione di stupefacenti Art. 34 Misure di sorveglianza e ispezione Art. 35 Lotta contro il traffico illecito Art. 36 Disposizioni penali Art. 37 Sequestro e confisca Art. 38 Trattamento dei tossicomani Art. 39 Applicazione di misure nazionali di controllo più severe di quelle richieste dalla presente convenzione Art. 40 Lingue della convenzione e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione Art. 41 Entrata in vigore Art. 42 Applicazione territoriale Art. 43 Territori ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31 Art. 44 Abrogazione dei precedenti trattati internazionali Art. 45 Disposizioni transitorie Art. 46 Denuncia Art. 47 Emendamenti Art. 48 Controversie Art. 49 Riserve transitorie Art. 50 Altre riserve Art. 51 Notifiche Protocollo
Art. 1 Emendamenti all'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica Art. 2 Emendamenti al titolo dell'articolo 9 della convenzione unica e al paragrafo 1 e introduzione di nuovi paragrafi 4 e 5. Art. 3 Emendamenti all'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica Art. 4 Emendamento all'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica Art. 5 Emendamento all'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica Art. 6 Emendamenti all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica Art. 7 Nuovo articolo 14-bis Art. 8 Emendamento all'articolo 16 della convenzione unica Art. 9 Emendamenti all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica Art. 10 Emendamenti all'articolo 20 della convenzione unica Art. 11 Nuova articolo 21-bis Art. 12 Emendamento all'articolo 22 della convenzione unica Art. 13 Emendamento all'articolo 35 della convenzione unica Art. 14 Emendamenti all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica Art. 15 Emendamento all'articolo 38 della convenzione unica ed al suo titolo Art. 16 Nuovo articolo 38-bis Art. 17 Lingue del protocollo e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione Art. 18 Entrata in vigore Art. 19 Effetto dell'entrata in vigore Art. 20 Disposizioni transitorie Art. 21 Riserve Art. 22 Articolo 22 Il Segretario generale trasmetterà una copia conforme autenticata del presente Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360