LEGGE·n. 88·24 luglio 2019
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.
Vigente dal 27 novembre 2019 75 articoli 3 vigenze storicizzate
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compilazione secondo-protocollo-addizionaleSecondo Protocollo addizionale
Art. 1TraduzioneArt. 2Presenza di autorità della Parte richiedenteArt. 3Trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedenteArt. 4Vie di comunicazioneArt. 5SpeseArt. 6Autorità giudiziarieArt. 7Esecuzione differita delle domandeArt. 8ProceduraArt. 9Audizione mediante videoconferenzaArt. 10Audizione mediante conferenza telefonicaArt. 11Trasmissione spontanea d'informazioniArt. 12RestituzioneArt. 13Trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiestaArt. 14Comparsa personale delle persone condannate e trasferiteArt. 15Lingua degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie da trasmettereArt. 16Notifica a mezzo postaArt. 17Osservazione transfrontalieraArt. 18Consegna sorvegliataArt. 19Operazioni di infiltrazioneArt. 20Squadre investigative comuniArt. 21Responsabilità penale riguardo ai funzionariArt. 22Responsabilità civile riguardo ai funzionariArt. 23Protezione dei testimoniArt. 24Misure provvisionaliArt. 25ConfidenzialitàArt. 26Protezione dei datiArt. 27Autorità amministrativeArt. 28Rapporti con altri trattatiArt. 29Componimento amichevoleArt. 30Firma ed entrata in vigoreArt. 31AdesioneArt. 32Applicazione territorialeArt. 33RiserveArt. 34DenunciaArt. 35Notificazionicompilazione terzo-protocollo-addizionaleTerzo protocollo addizionale
Art. 1Obbligo di estradizione in procedura semplificataArt. 2Avvio della proceduraArt. 3Obbligo di informare l'interessatoArt. 4Consenso all'estradizioneArt. 5Rinuncia all'applicazione della regola della specialitàArt. 6Notificazioni in caso di arresto provvisorioArt. 7Notificazione della decisioneArt. 8Mezzi di comunicazioneArt. 9Consegna dell'estradatoArt. 10Consenso dato dopo la scadenza del termine previsto all'articolo 6Art. 11TransitoArt. 12Relazioni con la Convenzione e altri strumenti internazionaliArt. 13Composizione amichevoleArt. 14Firma ed entrata in vigoreArt. 15AdesioneArt. 16Applicazione territorialeArt. 17Dichiarazioni e riserveArt. 18DenunciaArt. 19Notificazionicompilazione quarto-protocollo-addizionaleQuarto protocollo addizionale
Art. 1PrescrizioneArt. 2Domanda e atti a sostegnoArt. 3Regola della specialitàArt. 4Riestradizione a uno Stato terzoArt. 5TransitoArt. 6Canali e mezzi dì comunicazioneArt. 7Relazioni con la Convenzione e altri strumenti internazionaliArt. 8Composizione amichevoleArt. 9Firma ed entrata in vigoreArt. 10AdesioneArt. 11Applicazione temporaleArt. 12Applicazione territorialeArt. 13Dichiarazioni e riserveArt. 14DenunciaArt. 15Notificazioni