Secondo Protocollo addizionale
Art. 34
Denuncia
In vigore dal 20 ago 2019
1. Ogni Stato contraente può, nella misura in cui ciò lo concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia prende effetto il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dal giorno in cui il Segretario Generale ne ha ricevuto la notificazione.
3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente la denuncia del presente Protocollo.
Storico versioni
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