Terzo protocollo addizionale
Art. 1
Obbligo di estradizione in procedura semplificata
In vigore dal 20 ago 2019
Traduzione
Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione
Concluso a Strasburgo il 10 novembre 2010
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,
considerato che il Consiglio d'Europa è stato istituito nell'intento di rinserrare ulteriormente l'unione tra i suoi membri; nell'intento di rafforzare la capacità di reazione individuale e collettiva degli Stati membri nella lotta alla criminalità;
viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione (STE n. 24), aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 (in seguito denominata «la Convenzione»), e visti i due protocolli addizionali (STE n. 86 e n. 98), fatti a Strasburgo rispettivamente il 15 ottobre 1975 e il 17 marzo 1978;
ritenendo auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti nell'intento di semplificare e accelerare la procedura di estradizione se l'individuo ricercato vi acconsente,
hanno convenuto quanto segue:
.
Obbligo di estradizione in procedura semplificata
Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente gli individui ricercati ai sensi dell' della Convenzione secondo la procedura semplificata prevista dal presente Protocollo, a condizione che detti individui e la Parte richiesta vi acconsentano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;88#art-tpa-1