Art. 1 · Obbligo di estradizione in procedura semplificata
Terzo protocollo addizionale

Art. 1

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Obbligo di estradizione in procedura semplificata

In vigore dal 20 ago 2019
Traduzione Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Concluso a Strasburgo il 10 novembre 2010 Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, considerato che il Consiglio d'Europa è stato istituito nell'intento di rinserrare ulteriormente l'unione tra i suoi membri; nell'intento di rafforzare la capacità di reazione individuale e collettiva degli Stati membri nella lotta alla criminalità; viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione (STE n. 24), aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 (in seguito denominata «la Convenzione»), e visti i due protocolli addizionali (STE n. 86 e n. 98), fatti a Strasburgo rispettivamente il 15 ottobre 1975 e il 17 marzo 1978; ritenendo auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti nell'intento di semplificare e accelerare la procedura di estradizione se l'individuo ricercato vi acconsente, hanno convenuto quanto segue: . Obbligo di estradizione in procedura semplificata Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente gli individui ricercati ai sensi dell' della Convenzione secondo la procedura semplificata prevista dal presente Protocollo, a condizione che detti individui e la Parte richiesta vi acconsentano.
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